06 agosto 09, 10:15 | #151 (permalink) Top | |
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Vabbè, però la stampa sarebbe il caso di metterla in condizione di lavorare decentemente quando si tratta di cose così importanti, non credi? Tu dici che il comunicato è chiaro. Io dico che lo sarebbe potuto essere di più e le sbrodolate di questo thread (alcune davvero surreali) ne sono la prova più evidente. Ne abbiamo già parlato, io e te: la FIAM ogni tanto mostra di avere pesanti carenze in materia di comunicazione. Se c'è una cosa che mi fa inc...zare è quando (e non sarebbe né la prima né l'ultima volta...) qualcuno mi telefona pregandomi di pubblicare una notizia "importante" all'ultimo momento, magari mentre sto facendo la correzione delle bozze. Di fronte al mio cortese diniego (ti potevi svegliare prima, caro!) ci sono quelli che hanno pure la faccia tosta di fare gli offesi. Quello allora è il momento che, anche se avessi una minima possibilità di venirgli incontro in zona Cesarini, non lo faccio manco se mi scannano! So' strontzo io? No: so' strontzi - e parecchio - gli altri! L'ultimo arrivato lo trovi qui: http://www.baronerosso.it/forum/disc...-spillino.html ---------------------------- | |
06 agosto 09, 10:51 | #153 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma e solo cio' che ho compreso io... e non significa che sia corretto
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
06 agosto 09, 12:03 | #154 (permalink) Top | |
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06 agosto 09, 12:12 | #155 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2007 Residenza: Roma
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Ora per ritornare alla FIAM..un vecchio proverbio recita.."chi nasce tondo non può morire quadrato"...e forse ce ne dovremmo fare una ragione;ma credo che sia una deformazione professionale..vedi e tu lo sai meglio di me..che c'è chi ha per una vita avuto in una stanza dei dipendenti o meglio dei collabboratori. (non sembra ma esiste una sostanziale differenza fra le due denominazioni..e funzioni..!)...bravi..di fiducia e capaci di leggerti nel pensiero..e con loro si è fatta la propria e anche la loro giusta e dovuta fortuna..c'è chi invece per una vita ha dovuto spartire quotidianamente il lavoro in comunità....ripartire là dove il compagno di lavoro finiva la sua parte....e tu sai che non è facile metter mano su di un "pezzo" iniziato da altri..ma lo si fa..e a volte escono dei capolavori..poi,... ce chi se la canta e se la suona da solo....suoi gli onori..suoi i sudori...e qui sono d'accordo che non ci sono telefonate che contano. o che possano influire piu di tanto ..sia che siano queste per augurati il buon giorno ...(..chissà poi perchè quello debba essere una buon giorno..)...o.. sentirsi dare dello str******....(come se in comune avessimo lo stesso buco di culo.)...ma.questo tutto sommato fa parte del gioco di chi si sente "gatto".....adesso vado a finirmi la scatoletta..di tonno e salmone..... ..ciao ..vado a lavorare sul modello... Orazio ps ..x ChesoLari.. .in parte ti ha risposto...Gattodistrada...( vedi il caso di quando si parla di gatti..)..aspettiamo cmq Settembre e vedrete che la FIAM rilascierà a riguardo un dettagliato comunicato.. ..ma a voi la ciano vi fà colare il naso?....il mio è una fontanella....sarà che invecchianto si incomincia a perdere i pezzi per la strada..
__________________ ....Absit invidia verbo.... | |
06 agosto 09, 20:15 | #157 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: di qua e di la
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Ho letto con grande interesse tutto il tread. Dando per scontato che nel prossimo futuro la FIAM dovrebbe chiarire meglio la cosa, io ho però inteso il precedente comunicato in un solo modo. Ad un qualsiasi lettore appare come la volontà di vantarsi di aver ottenuto quello che fin'ora nessun altro aveva fatto. L'uso legale della 2.4. Questo è vero ma solo in minima parte, nel senso che è stata capace di trovare una breccia nelle regolamentazioni attuali che equiparano le nostre radio ad altro di simile, ma non certo omologabile (nel senso che non mi pare di poter mettere le cose sullo stesso piano). Queste regole servivano perchè c'era la volontà, o la necessità, di legalizzare per scopi completamente diversi dai nostri, le frequenze con cui noi vorremmo operare. Secondo me sarebbe stato moralmente più corretto essere chiari e dire, come è stato fatto in questo tread, qual'era la strada percorribile a tutt'oggi, a titolo di palliativo. Magari poi aggiungendo che per gli affiliati FIAM si sarebbe interessata essa per le pratiche, sollevando così da un peso le diregenze dei gruppi. Così com'era esposta la cosa nel famoso comunicato, dava l'impressione che chi è FIAM fosse finalmente a posto mentre tutti gli altri se la dovevano prendere in saccoccia, così imparavano a non essere federati FIAM. Io penso che se si vuole invogliare nuovi adepti ad entrare nelle file della grande federazione è anche, se non sopratutto, a questi che deve volgere il proprio sguardo il buon Peracchi, altrimenti rischia di ottenere l'effetto opposto, cioè il maggior allontanamento di chi è scettico, a torto o a ragione non sarò io a dirlo, della FIAM. |
07 agosto 09, 01:43 | #158 (permalink) Top | |||
Sospeso Data registr.: 09-07-2009
Messaggi: 187
| Citazione:
Nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) approvato con decreto ministeriale pubblicato nella GU n. 273 del 21-11-2008 - Suppl. Ordinario n.255: Il Ministero delle Comunicazioni - Piano Nazionale Ripartizione Frequenze (PNRF_Marzo 2009\PNRF Gazzetta 24-10-08\05 note.doc) Citazione:
Citazione:
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07 agosto 09, 17:08 | #159 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2007 Residenza: Roma
Messaggi: 311
| ...per fortuna che ho fatto il militare a Cuneo..avrebbe detto Totò.. Citazione:
lei continua in questi copia ed incolla..ma ad esempio tralascia ..a meno che mi sia sfuggito..che: ...... Art. 30 Assegnazione armonizzata delle frequenze radio 1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio. Art. 31 Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione 1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare lesercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare linterconnessione o di ottenere laccesso e linterconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che loperatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti. Art. 32 Osservanza delle condizioni dellautorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici 1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed allAutorità le informazioni necessarie per leffettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2. 2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di unimpresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero lAutorità accerta linosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dellinfrazione accertata è notificata allimpresa, con lintimazione di porre fine allinfrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e linvito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione dellinfrazione o della sua gravità. Limpresa può chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente. 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio allinfrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare losservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate allimpresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale limpresa deve rispettare le misure stesse. 4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a unimpresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. 5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, lincolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, laccertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie. 6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9. Art. 33 Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici 1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dellimposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e lAutorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate: a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dellallegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2; b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate allallegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dallAutorità nellambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o lAutorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata; c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso; d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori; e) per fini statistici specifici; f) per consentire allAutorità di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo. 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 può essere richiesta prima dellinizio dellattività, né come condizione necessaria per la stessa. 3. Quando il Ministero o lAutorità, nellambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne. Art. 34 .......bala.bla...e via dicendo... ..ora ...qui si capisce che la banda in oggetto puo' essere di TUTTI e di NESSUNO..salvo averne il titolo richiesto....quindi tutto quello che Lei scrive. perdoni ..la mia malignità..tende solo a sminuire ed ad arte quello che possa aver ottenuto la FIAM..vista poi la data della sua registrazione..ed per giunta coperta da un avatar.... (cosa lecita per carità!)...la cosa ripeto puzza solo come si dice a Roma di voler cercare il pelo nell'uovo e di buttarla in caciara..tanto non costa nulla..piu' casino c'è meglio stiamo.... Dopo tutto basterebbe aspettare che la FIAM faccia luce sul suo operato..per poi potrà sparare tutte le caz...ops ttte le osservazioni o critiche del caso.... se poi vuole usare il copia ed incolla..lo faccia al 100% e non solo per quello che a Lei fa comodo...aspettando Godot.. Orazio Guandalini ps .vede io...potrei incollarre .TUTTE ...le disposizioni riguardanti.. l'uso .e la concessione della 2,4...ma bloccherei il trhead visto che sono piu' di 100 pagine..che poi fra l'altro si rimandano (uso solo che Italiano) a certi articoli ..del vecchio decreto.2003.quindi la cosa non avrebbe fine. mi creda..Lei li dovrebbe rileggere bene..bene TUTTI gli articoli..e i suoi rimandi..prima di postarne dei pezzi... che oltre che essere forvianti non chiariscono un bel nulla anzi.. ....a..meno..che..a meno che Lei..non sia ..diciamo uno degli "stensori". di questo nuovo decreto.o... il Godot da cui pendere....(ME VIE' DA RIDE!)..e allora pronto a ritirare... la risata!..e a leggerLa con somma attenzione..sa gli esami non finiscono mai! X...C. DE ROBERTIS... ..questo ti da non solo ragione...ma resta sempre valido il mio proverbio!..bastavano ...DUE QUATTRO RIGHE. ....(basta poco che c'è vò' dice uno spot TV!)....
__________________ ....Absit invidia verbo.... Ultima modifica di -OGGO- : 07 agosto 09 alle ore 17:17 | |
07 agosto 09, 17:54 | #160 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Messaggi: 2.076
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Non sono riuscito a leggere tutto, ma a giudicare dalla parte in rosso in alto, qui si parla di frequenze da concedere in uso a determinati operatori. Le frequenze intorno ai 2.4 GHz sono per dispositivi a banda condivisa e comprendono sistemi wireless e blue thooth. Ne consegue che se FIAM fosse un organismo che ottiene in concessione quella frequenza, questa non potrebbe più essere utilizzata dai sistemi suddetti. Ora la legge italiana è famosa per autocontraddirsi, però la mia impressione è che il documento citato non sia perfettamente pertinente. Ciao. .wysiwyg { background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -khtml-background-clip: initial; -khtml-background-origin: initial; background-color: rgb(245, 245, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdanagenevalucida'lucida grande'arialhelveticasans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 10pt; line-height: normal; background-position: initial initial; } p { margin: 0px; } |
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