28 giugno 22, 20:39 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Messaggi: 5.982
| Citazione:
Attestato UAS A1....A3 conseguito in un qualunque paese aderente a Casa, 32 euro in Italia......gratis in Lussemburgo....... | |
28 giugno 22, 22:55 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Messaggi: 8.448
| Mi permetto di correggere "...aderente a Casa" con "...aderente ad EASA" solo per chiarezza. Refuso dovuto al solito correttore automatico.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
29 giugno 22, 06:57 | #75 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 08-03-2022
Messaggi: 13
| Citazione:
Per noi aeromodellisti il "periodo transitorio" è solo una semplice illusione.. Il Regolamento Esecutivo 947/2019 e’ una Regolamentazione Europea ed e’ tradotta anche in lingua Italiana. Tale Regolamentazione determina: Al Punto 19 “ il regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire regole nazionali per subordinare a determinate condizioni l'esercizio di aeromobili senza equipaggio ” all’art. 21 comma 3 “…Fatto salvo l'articolo 14, le operazioni UAS effettuate nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo possono continuare ad essere effettuate in conformità alle pertinenti norme nazionali. ” Italia, in considerazione del Punto 19, ha emanato il Regolamento UAS-IT il quale all’art. 31 determina che “ …il 31 dicembre 2020. Alla stessa data è abrogato il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Edizione 3 Emendamento 1 del 14 luglio 2020. ” Dal 01/01/21 non e’ stato emanato nessun procedimento legislativo (da parte dell’Autorità competente o istituzione gerarchicamente superiore) che “re-vitalizzi” il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto o parte di questo. Naturale conseguenza e' che in Italia le "le pertinenti norme nazionali" non sono definite o sono state abrogate. Il "periodo transitorio" (per gli aeromodellisti) potrebbe esistere a seguito di un procedimento legislativo dell'autorità competente nel quale determina che l'art. 35 del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto ed. 3 em 1 non è da considerarsi abrogato... In conseguenza: - volare in zone regolamentate / segregate - validità dell'attestato di aeromodellista/abilitazione al pilotaggio del Aeci, - peso aeromodelli>25kg, - quota di volo maggiore a 120m, - volo notturno, ecc. sarebbe contemplato dalle norme, fermo restando la registrazione del Operatore di cui art. 14 del R.E. e la stipola di una Assicurazione idonea come riportato all'art. 27 del R. UAS-IT Purtroppo questo “dicono” le norme scritte, tutto il resto sono parole che porta via il vento | |
29 giugno 22, 21:15 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Messaggi: 3.672
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Grazie per la curiosità Citazione:
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