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Vecchio 08 maggio 20, 00:16   #11 (permalink)  Top
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Ti ringrazio per le precisazioni inerenti Enac ed affini.
Per il resto avevo già letto il tuo intervento e i documenti che avevi linckato; in ogni modo la regione dove abito ha pubblicato sul sito le ordinanze regionali ed anche una ottima pagina con le FAC che spiegano le già chiare ordinanze. Io penso di attenermi a quelle.

Si, e fai bene, perchè la situazione è fluida.
questo è di stasera e per chi abita in lombardia cambia già tutto.
https://milano.repubblica.it/cronaca...nis-255986160/


Quindi quanto viene detto a ll' ora di cena, domattina già non è più vero.
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Vecchio 08 maggio 20, 01:09   #12 (permalink)  Top
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Per la precisione (e confusione a livello nazionale) :

ORDINANZA N. 541 Identificativo Atto n. 2260
Oggetto
Del 07/05/2020
PRESIDENZA
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19
L'atto si compone di ________ pagine di cui _______ pagine di allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e che «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
VISTI:
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
1

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale»;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
2

n.97 dell’11 aprile 2020;
● il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32
3

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n.532 del 24 aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 539 del 3 maggio 2020 con cui sono state stabilite misure finalizzate al contenimento ed al contrasto del contagio da COVID-19;
RITENUTO che i dati attuali, l'evolversi della situazione epidemiologica e l’esperienza maturata, determinano la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e all’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;
PRESO ATTO dell’art. 1 lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 che consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per minori, o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comun
que nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due
metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
RAVVISATO CHE si debba individuare le tipologie di attività sportive consentite, la
circoscrizione delle aree nell’ambito delle quali le stesse possano essere svolte
affinché non si determinino conseguenze negative per la tutela della salute ed
altre misure di prevenzione igienico-sanitarie relative a tali attività;
RITENUTO che le attività sportive all’aria aperta siano preferibili in quanto connotate dai requisiti di maggiore sicurezza nel contenimento del rischio e che lo svolgimento di tali attività, seppur nel perimetro di centri e impianti sportivi possa essere consentito purché svolto all’aria aperta, in analogia con quanto già
previsto negli spazi pubblici;
RITENUTO che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure funzionali alla tutela della salute, trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del
Decreto legislativo n. 112/1998;
4

ART. 1
1.
2.
3.
4.
ART. 2
1. 2.
ORDINA
Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela,
canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa,
escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite
nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del
presente articolo.
I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono
accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto
riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi
igienici.
I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono
assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi
idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento
sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione
online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito
sportivo e dei percorsi degli utenti).
E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre
protezioni individuali.
Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data
dell’8 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
5

La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine
dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
3.
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
6
IL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 09:08   #13 (permalink)  Top
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Bell'esempio di semplificazione, 3/4 dedicata ai " visto " 1/4 di norme.
Chiudete le facoltà di Legge, mandate gli avvocati esistenti a raccogliere frutta e verdura.
Ehstìkatzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 09:47   #14 (permalink)  Top
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Questo però è un po' guardare il dito e non la luna
.....ma al Grande Capo si perdona anche questo.
E poi, in fondo, ha ragione....
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 10:20   #15 (permalink)  Top
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Originalmente inviato da Gianluigi_gav Visualizza messaggio
Questo però è un po' guardare il dito e non la luna
.....ma al Grande Capo si perdona anche questo.
E poi, in fondo, ha ragione....
Grazie, Lei è troppo buono.
Il fatto è che non intendevo entrare nel merito dell'ordinanza, nè per interpretarla, nè per discuterla.
Sono un po' alterato perchè ho appena finito di leggere un articolo sul Corriere da cui si capisce che questo è un paese destinato ad avvitarsi su sè stesso fino allo sfascio. Da una parte le leggi, la burocrazia, la normativa, non saprei a chi attribuire la colpa ( il merito ? ) del modo in cui è compilata l'ordinanza in questione, dall'altro lato autocertificazione. Risulta che il 90%, dico il 90%, delle matricole autodichiaratesi nulla tenenti alla Bicocca non lo sono affatto.
Quindi leggi ingarbugliate, documenti su documenti da presentare e autodichiarazioni false. Che fare ?

P.S.
vado a leggere come rivestire un Sopwith Camel, così mi rilasso un po'.
Ehstìkatzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 10:28   #16 (permalink)  Top
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Anche quelli iscritti vicino a Piola, non scherzano: li sentivo sul tram vantarsi di aver gabbato i caf e le segreterie amministrative.
Trinacria alla mattina come antistress? Geniale!
Gianluigi_gav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 12:31   #17 (permalink)  Top
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Originalmente inviato da Gianluigi_gav Visualizza messaggio
Anche quelli iscritti vicino a Piola, non scherzano: li sentivo sul tram vantarsi di aver gabbato i caf e le segreterie amministrative.
Trinacria alla mattina come antistress? Geniale!
Finchè si continuerà a definirli e considerarli " furbetti " invece che LADRI non ci sarà niente da fare
Ehstìkatzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 17:53   #18 (permalink)  Top
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emergenza coronavirus

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Originalmente inviato da MAXZANI Visualizza messaggio
Forse meno dispersivo in sezione Aeromodellismo Alianti il post "riferimento norma"
Grazie mille. Il documento non lascia dubbi.
Gianfranco Besutti
besuttigianfranco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 20, 18:32   #19 (permalink)  Top
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Enac / enav

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Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Enac lasciala perdere, fa un altro mestiere. i NOTAM non riguardano i modelli, se non in caso di chiusura totale spazio aereo.

ENAC regola l' utilizzo dello spazio aereo e questo è evidnte dai notam vigenti.
In quanto occupatori di spazio aereo ENAC ho messo mano ai modelli, ma solo per il motivo suddetto.


qui trovi le norme che regolano lo sport individuale in tempo di COVID
Ufficio per lo sport - Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali


nel 2 allegato, a pagina 12 trovi scritto Aeromodellismo. quindi ci riguarda.


Nessuno tiene a terra i modelli, ne ENAC ne il Governo, tantomeno AECI.
il Governo (vedi che questo documento qui: http://www.sport.governo.it/media/21...ndividuali.pdf ha in cima la corona d' allora e la carta è intestata PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ossia l' organo più alto in grado dopo Presidente delal repubblica e presidenti dei due rami del parlamento, che però non hanno potere in materia) ha un suo Ufficio sport, con tanto di email e pec, ed ha dato delle disposizioni per svolgere gli sport invididuali stante l' epidemia.
Quindi il Governo non tiene a terra niente, ha solo detto chi può fare sport individuali, con quale regole, e quali precauzioni debbano essere messe in atto negli impianti sportivi.
Un campo di volo, anche se non dichiarato tale, è DI FATTO un impianto sportivo (sfido chiunque a dire che non lo è in caso di verifiche).


Stabilito chi si può allenare e fare sport tra quelli riconosciuti dal CONI dice come farlo.


Sanificazione, turnazione, presenza ospiti, obblighi e responsabilità in capo al presidente/responsabile dell' impianto sportivo.


NB: i Governatori hanno la loro autonomia, in caso di ordinanze palesemente in contrasto col bene e salute comuni l' intervento del governo rimette o meno le cose a posto.

Ultimo: fatto il regolamento d' uso, stablite le procedure di utilizzo del campo di volo, si scrive al Sindaco (che è anche ufficiale sanitario territoriale) e, presentato tutto l' incartamento, decide se accordare o meno la riapertura dell' impianto.


Suggerisco una attenta lettura del pdf linkato, 32 pagine chiare e scritte bene.
In caso: rileggerlo. per assimilarne i contenuti va letto almeno due volte.


buona lettura serale


PS: nel documento sono citate le Federazioni competenti (nel nostro caso AECI e nessun' altro) e gli EPS, enti di promozione sportiva, cui tante ASD sono affiliate per esser riconosciute dal CONI e godere dei benefici legali e fiscali.


Gli EPS sono solo questi: https://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html ed agiscono "in vece" del CONI. Dovevano passare sotto Sport & Salute da due anni, relegando al CONNI la gestione del solo sport professionistico, ma è ancora tutto in alto mare per questioni, manco a dirlo, politiche.


NB2: il documento dell' ufficio sport del governo è del 3 maggio. Il 4 maggio e poi ancora il 6 e stamattina AECI ancora non se ne era accorta. scrivendo anche comunicati se vogliamo imperfetti o fuorvianti. Stamane AECI ha chiesto chiarimenti. A mio parere sbagliando di nuovo, perchè non avendo recepito il documento del 3 maggio , cui pure è in indirizzo, stanno nel caos. il dcumento è stato inviato anche ai presidenti delel federazioni, quindi non potevano ignorarlo..
o forse si, visto che l' AECI non ha un presidente, e neanche un commissario legalmente insediato, non ha un Consiglio Federale (organi decisionale) per cui di fatto, non può decidere nulla. Il direttore Generale può solo presenziare in consiglio federale, ma senza diritto di voto in quanto il suo compito è solo quello di gestione dell' ente e dei suoi uffici interni. .


dallo statuto AECI:
Art. 32. Il Direttore Generale è a capo degli uffi ci dell’Aero Club d’Italia ed è scelto dal Presidente dell’Ente medesi-mo sentito il Consiglio Federale, secondo le modalità di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modifi -cazioni ed in osservanza a quanto stabilito in materia dal d.lgs. 165/2001. Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell’As-semblea e del Consiglio Federale. Il Direttore Generale cura, altresì, la redazione dei verbali delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consi-glio Federale e li controfi rma. Il Direttore Generale coordina il lavoro di tutte le Commissioni e dei Comitati. Il rapporto lavorativo ed il trattamento economico del Direttore Generale sono stabiliti in conformità alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto legislativo 30 mar-zo 2001, n. 165 e dai relativi C.C.N.L. Il Direttore Generale, inoltre: a) cura l’attuazione dei piani, programmi e diretti-ve generali quali defi niti dall’Ente; b) adotta gli atti e i provvedimenti relativi all’or-ganizzazione dell’Aero Club d’Italia; c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate; d) svolge attività di organizzazione e gestione del personale, nonché di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio Federale sulle attività svolte.



quindi, IMHO, tutto poteva fare tranne che mettersi a scrivere di cose che non rientrano nei suoi uffici. Pi magari sbaglio, ma mi sembra sia così. In caso.. chiedo già scusa e perdono.



R.

I NOTAM non sono rilasciati dal ENAV?

Vedo un po' di confusione sull argomento
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Vecchio 08 maggio 20, 20:53   #20 (permalink)  Top
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I NOTAM non sono rilasciati dal ENAV?

Vedo un po' di confusione sull argomento

NO, ENAV è Ente Nazionale Assistenza al Volo.
I controllori di volo insomma.


ENAC, per emettere i NOTAM è autonoma.
Per istituire o modificare rotte, cartografia, Zone P,R,W ed altri spazi aerei si avvale della collaborazione di ENAV che da il suo parere in base alle sue esigenze di gestione del traffico aereo. Se un uno spazio aereo (ossia ovunque, anche spazio aereo di tipo Golf) vuoi istituire una zona R devi chiederlo ad ENAC, che richiede e gira la pratica ad ENAV. Enav controlla se in quello spazio aereo ci siano rotte e traffico aereo e poi emette il verdetto.
Per farla semplice.
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