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Vecchio 12 febbraio 09, 10:11   #411 (permalink)  Top
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Come tutti voi faccio svariati ordini a Hobby city, ultimamente pero' i pacchi con spedizione lenta arrivano in Italia dopo circa 13-14 giorni, fermati alla dogana di Linate, dove restano fermi circa 20 giorni, dopodiche' vengo contattato da un tizio della TNT( zona cinecitta') che mi chiede il pagamento per lo sdoganamento. Chiedo quanto e' l'ammontare e lui mi risponde 40 euro, rimango perplesso e chiedo spiegazioni al riguardo perche' mi sembra veramente eccessivo pagare 40 euro per un pacco che ho pagato 35 dollari. Risponde le solite menate: dazi doganali, oneri doganali omettendo di dirmi che in quella cifra ci sono circa 20 euro che va' alla TNT. Purtroppo ultimamente m'incaz-o facilmente e rispondo che non esiste che devo pagare anche il corriere dopotutto io non l'ho chiamato.
Penso ormai che il pacco dopo questa discussione tornera' indietro o addirittura perso, pazienza!
In passato tutti i pacchi fermati alla dogana, rimanevano all'aeroporto di Fiumicino ed ero io che andavo all'aeroporto per il ritiro e per pagare solo le spese di sdoganamento senza pagare nessun altro corriere espresso!!!
Vi sembra normale a voi questa cosa, vi e' gia' capitato in precedenza, o adesso funziona cosi', cioe' tocca pagare le spese di spedizione piu' la dogana piu' il corriere espresso???
Il balzello dello sdoganamento (non IVA e Dazio...) dipende da alcuni fattori e a dirla tutta i corrieri ne approfittano per fare cassa senza la minima spesa... le Poste l'hanno eliminato già da un paio di anni.

La vendita internazionale di merci è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1980: questa si applica, salvo patto contrario, ai contratti di vendita di merci stipulati fra parti che hanno la loro sede in Stati diversi che aderiscono, o le cui norme di diritto internazionale privato rimandano indirettamente, alla Convenzione stessa.

Le parti devono essere entrambe degli imprenditori (scambi "B to B") in quanto la convenzione non copre gli scambi commerciali "B to C" qualora le merci, beni necessariamente mobili, siano destinate al consumatore finale per un uso proprio o familiare.

Nel contratto di vendita internazionale assume una specifica connotazione l'obbligazione principale del venditore: quella di consegnare la merce all'acquirente. La consegna, infatti, nei casi de quibus, è spesso accompagnata da un contratto di trasporto transnazionale a mezzo del quale i beni venduti giungono nella disponibilità del compratore. L'art. 31 della Convenzione di Vienna prevede che l'obbligazione del venditore consiste: nel consegnare le merci al primo vettore, quando il contratto di vendita prevede il trasporto di merci o, in via residuale, nel mettere a disposizione le merci al compratore nella sede o locali del venditore stesso.

La materia però non è semplice come appare: solleva, infatti, alcune problematiche come quella: 1) di individuare il momento del passaggio del rischio dal venditore all'acquirente per la perdita o l'avaria della merce durante il trasporto; 2) quella di chi, tra venditore ed acquirente, sopporterà i costi del trasporto, dello sdoganamento nel paese d'importazione e d'esportazione, e della eventuale assicurazione della merce; 3) di chi sceglierà il vettore o l'assicuratore etc.

A questo tipo di problematiche ha dato risposta la Camera Internazionale del Commercio con sede a Parigi che ha, dapprima fondato e recentemente aggiornato gli INCOTERMS 2000, un acronimo che sta per Termini Commerciali Internazionali, al fine di fornire agli agenti commerciali di Stati diversi una disciplina uniforme. Gli Incoterms attualmente sono tredici e sono raggruppati in quattro categorie il cui criterio discretivo attiene ai differenti obblighi che vengono ricondotti, di volta in volta, al venditore o al compratore.

Il venditore ed il compratore pertanto saranno onerati in sede di trattative contrattuali a scegliere un Incoterm per disciplinare le modalità relative alla consegna, al trasporto all'assicurazione della merce e, soprattutto per stabilire il momento del passaggio del rischio per la perdita o avaria della stessa.

E' bene fin d'ora precisare che nelle prime tre categorie che iniziano con le lettere E, F e C la consegna avviene nel paese ove ha sede il venditore (stato d'esportazione) mentre nella quarta ed ultima categoria che inizia con la lettera D la consegna avviene nel paese dell'acquirente o importatore. Concomitante alla consegna è il passaggio del rischio del deperimento o perdita della merce.

a) alla Categoria E appartiene un solo Incoterm:

1) EXW (Ex Works) Franco Fabbrica: il venditore perfeziona il proprio obbligo di consegna mettendo a disposizione la merce al compratore nella propria azienda od in altro luogo a disposizione del venditore stesso. Il passaggio dei rischi avviene quando il compratore personalmente o a mezzo tramite incaricato ritira la merce dal venditore. E' l'unico caso in cui il venditore non provvede a sdoganare la merce per l'esportazione. Al compratore spetterà, infatti, sdoganare la merce per l'esportazione, provvedere al trasporto, all'assicurazione della merce e allo sdoganamento nel paese d'importazione. Tale clausola è quella con meno obblighi per il venditore ed apparentemente quella più a suo favore. In realtà il venditore non sceglie né il vettore e né l'assicuratore: cosa succede se la merce risulta a destinazione non conforme rispetto a quanto pattuito ed il compratore non ha provveduto ad assicurarla? quest'ultimo nella maggior parte dei casi notificherà al venditore dichiarazione di non conformità della merce anche se le cause della 'non conformità' si sono verificate durante il trasporto. in realtà quindi il venditore ha meno potere perché non controlla la merce durante il trasporto e né provvede ad assicurarla.

b) alla categoria F appartengono tre Incoterms

2) FCA (Free Carrier) Franco Vettore: in tal caso il venditore provvede al pagamento per lo sdoganamento della merce da esportare e provvede a consegnarla ad un vettore designato dal compratore. Il passaggio del rischio/responsabilità avviene al momento della consegna e al venditore spettano le spese del trasporto fino alla consegna al vettore mentre le spese per il trasporto prevalente spettano al compratore. Free carrier, infatti, indica la gratuità del trasporto principale per il venditore. Nessuna delle parti è obbligata ad assicurare la merce trasportata.

3) FAS (Free Alongside Ship) Franco Lungo Bordo: la clausola presenta le stesse caratteristiche della FCA con la differenza che il vettore è necessariamente navale e la stessa è applicabile solo ai trasporti marittimi o per vie navigabili. la consegna della merce ed il passaggio del rischio avviene nel porto di imbarco convenuto ma non a bordo della nave/vettore.

4) FOB (Free On Board) Franco a Bordo: l'unica differenza con la clausola FAS è che la consegna della merce viene fatta a bordo della nave/vettore e ivi avviene il passaggio del rischio della perdita e dell'avaria della stessa dal venditore al compratore.

c) alla categoria C appartengono quattro Incoterms

5) CFR (Cost and Freight) Costo e Nolo: Il venditore provvede alle spese per lo sdonagamento della merce da esportare, provvede a consegnarla a bordo della nave/vettore (clausola applicabile solo ai trasporti marittimi o per vie navigabili). Il venditore in tal caso si assume le spese del trasporto principale fino al porto di destinazione convenuto anche se il passaggio del rischio avviene già dal porto di provenienza.

6) CIF (Cost Insurance and Freight) Costo, Assicurazione e Nolo: a diffenza della clausola CFR il venditore è onerato oltre delle spese per il trasporto anche di quelle per assicurare la merce trasportata per eventuali avarie o perdite nel trasporto stesso. Essendo l'obbligo di assicurazione basilare e minimale ed avvenendo il passaggio del rischio al momento contestualmente all'imbarco della merce nel porto di partenza, al compratore è consigliato comunque provvedere ad una copertura assicurativa migliore. solo trasporto marittimo

7) CIT (Carriage Paid To) Trasporto pagato: In tal caso al venditore spettano le spese dello sdoganamento della merce, la consegna della stessa al vettore e le spese di trasporto del vettore stesso fino al porto di destinazione. l'unica differenza con la CIF è che in tal caso il trasporto può essere multimodale e non necessariamente marittimo o per vie navigabili. In caso di più vettori il passaggio del rischio avviene al momento della consegna al primo vettore.

8) CIP (Carriage and Insuranse Paid) trasporto ed Assicurazione pagati: il venditore come nella clausola sub 6 provvede al pagamento oltre che del trasporto anche dell'assicurazione. il trasporto può essere multimodale. Anche se il venditore ha più obblighi come le spese di trasporto e di assicurazione, controlla però la merce fino a destinazione. Inoltre è rimessa al venditore la scelta del vettore, dell'assicuratore e del livello di copertura assicurativa. Anche, infatti, se il passaggio del rischio per perdita e/o avaria della merce passa al compratore fin dall'inizio del trasporto, è bene ricordare che il compratore può sempre eccepire la non conformità dei beni oggetto di vendita a quelli pattuiti. In altre parole sarebbe difficile per il venditore provare che i beni siano deperiti, e quindi divenuti difformi, durante il trasporto e quindi dopo il passaggio del rischio e che non fossero già da prima avariati o non conformi a quanto pattuito.

d) alla categoria D appartengono cinque Incoterms

9) DAF (Delivered at Frontier) Reso Frontiera: Peculiarità di tale clausola è che la consegna come il passaggio del rischio avviene nel luogo di destinazione che nella fattispecie è una frontiera. Il venditore, infatti, provvede al trasporto della merce (spese ed eventuale assicurazione) fino alla frontiera, provvede a sdoganare la merce all'esportazione ma non all'importazione. La merce viene consegnata alla frontiera e prima che sia sdoganata nel paese da importare. Sarà il compratore a provvedere allo sdoganamento per l'importazione. il passaggio del rischio si ha quindi alla frontiera. tale clausola è prevista per un trasporto multimodale.

10) DES (Delivered Ex Ship) Reso a bordo della nave nel porto di destinazione: Il venditore consegna la merce al compratore a bordo della nave vettore e presso il porto di destinazione convenuto. Le spese di trasporto e di eventuale assicurazione a carico del venditore come le spese per lo sdoganamento d'esportazione. Le spese d'importazione per sdoganare la merce sono invece a carico del compratore. il luogo di consegna è a bordo della nave prima che quindi la stessa è scaricata e sdoganata nel porto di destinazione. Trasporto marittimo o per vie navigabili.

11) DEQ (Delivered Ex Quay) Reso Banchina nel porto di destinazione: il venditore si assume le spese di trasporto della merce fino al porto di destinazione comprese quelle per lo scarico della stessa sulla banchina. La merce viene consegnata sulla banchina che fissa anche il momento del passaggio del rischio; viene consegnata non sdoganata all'importazione: a ciò provvede il compratore. Trasporto marittimo o per vie navigabili.

12) DDU (Delivered Duty Unpaid) Reso non sdoganato: al venditore spettano le spese di trasporto fino al paese di destinazione. La merce viene consegnata non sdoganata all'importazione e non scaricata dal mezzo su cui viaggia. Il momento della consegna presso il paese d'importazione segna il passaggio del rischio al compratore a cui spettano invece i dazi doganali d'importazione. Trasporto multimodale.

13) DDP (Delivered Duty Paid) Reso Sdoganato: il venditore consegna la merce al compratore nel luogo di destinazione convenuto; oltre alle spese di trasporto e di eventuale assicurazione provvede altre sì al pagamento dei dazi di importazione. La consegna della merce già sdoganata come il passaggio del rischio avviene nel luogo di destinazione convenuto. trasporto multimodale. Tale clausola è quella che presenta gli obblighi maggiori per il venditore ed è quindi diametralmente opposta a quella EXW.



Utile per capire come si comporta (o dovrebbe) un corriere:
Swiss Post GLS - Invio dei Pacchi - Costi per lo sdoganamento
antonov non è collegato  
Vecchio 12 febbraio 09, 13:26   #412 (permalink)  Top
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L'avatar di brigher
 
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Finalmente!!!!

.....e finalmente, dopo 2 mesi esatti dall'ordine, oggi sono entrato in possesso del mio cb Mega Power Infinity!!!!!!

Con l'avviso in mano, ricevuto ieri, mi sono recato 2 volte all'ufficio postale: la prima volta era ancora presto (dopo due mesi!!) la seconda volta invece è andata meglio!

Pagati 33euro di tassazioni varie di cui solo 22euro di IVA (giustissima...e lo affermo sinceramente!!), nessun Dazio, ma ben 11euro fra DAU (ma che è!!), presentazione in dogana e sevizi vari (....e che servizi!!). Ovviamente pacco aperto in dogana con conseguente disordine e sfaldamento del box originale in cartone che conteneva il cb (....evidentemente è grande il rispetto e la considerazione della roba altrui da parte di costoro!!!) ma a parte ciò, fortunatamente tutto è integro e completo!

In conclusione il mio ordine effettuato il 12.12.2008 e successivamente spedito da HC 1 o 2 gg. dopo, è comparso il 21.12.2008 sul sito delle Poste...per giungere nelle mie mani (oggi 12.02.2009) dopo quasi 2 mesi di attesa doganale e 33euro in più!

Trovo giusto, anzi doveroso pagare gli oneri doganali.....ma un'attesa di 2 mesi la trovo VERGOGNOSA E INDEGNA DI UN PAESE CHE SI RITIENE CIVILE!!!!!!!!!!!
brigher non è collegato  
Vecchio 12 febbraio 09, 13:33   #413 (permalink)  Top
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L'avatar di mach74
 
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Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Come tutti voi faccio svariati ordini a Hobby city, ultimamente pero' i pacchi con spedizione lenta arrivano in Italia dopo circa 13-14 giorni, fermati alla dogana di Linate, dove restano fermi circa 20 giorni, dopodiche' vengo contattato da un tizio della TNT( zona cinecitta') che mi chiede il pagamento per lo sdoganamento. Chiedo quanto e' l'ammontare e lui mi risponde 40 euro, rimango perplesso e chiedo spiegazioni al riguardo perche' mi sembra veramente eccessivo pagare 40 euro per un pacco che ho pagato 35 dollari. Risponde le solite menate: dazi doganali, oneri doganali omettendo di dirmi che in quella cifra ci sono circa 20 euro che va' alla TNT. Purtroppo ultimamente m'incaz-o facilmente e rispondo che non esiste che devo pagare anche il corriere dopotutto io non l'ho chiamato.
Penso ormai che il pacco dopo questa discussione tornera' indietro o addirittura perso, pazienza!
In passato tutti i pacchi fermati alla dogana, rimanevano all'aereoporto di Fiumicino ed ero io che andavo all'aereoporto per il ritiro e per pagare solo le spese di sdoganamento senza pagare nessun altro corriere espresso!!!
Vi sembra normale a voi questa cosa, vi e' gia' capitato in precedenza, o adesso funziona cosi', cioe' tocca pagare le spese di spedizione piu' la dogana piu' il corriere espresso???

......indovinate come e' andata a finire la storia????
Dopo la discussione per telefono con un addetto della TNT (cosi' dice lui) il risultato e' stato che il giorno dopo ho trovato nella cassetta della posta un cedolino della TNT piu' il cedolino classico delle poste italiane che lasciano quando non siamo in casa.
Con il cedolino sono andato alla posta dove ritiro normalmente i pacchi e morale della favola non ho pagato un bel niente, ho ritirato senza pagare un centesimo.
Credo senza alcun dubbio che c'e' un'intermediario che finge il fermo del pacco alla dogana e chiede dei soldi per il finto sdoganamento Se un pacco viene fermato alla dogana deve essere pagata e basta e non c'e' discussione alcuna per non pagarla piu' come e' capitato a me.
Come ho gia' detto piu' di una volta state molto attenti ai corrieri che arrivano a casa vostra e fatevi lasciare sempre la ricevuta di pagamento.
Per quello che mi e' accaduto (seconda volta) questa mattina ho fatto avviso alla Polizia Postale, cerchero' di spiegare l'accaduto anche ad un responsabile della TNT, in seguito mi raccomando state tutti con gli occhi bene aperti e attenti alle truffe!!!!!
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Vecchio 12 febbraio 09, 14:12   #414 (permalink)  Top
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pacchetto da 150 euro, non ho pagato nulla (finora). è rimasto a Linate a partire dal 27 gennaio, oggi la consegna; 15 giorni, tutto sommato non mi lamento.
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Vecchio 12 febbraio 09, 17:30   #415 (permalink)  Top
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ragazzi ho un piccolo problemino , ho due bilanciatori FP,e vorrei utilizzarli per bilanciare delle batterie Rhino .4/5 S
Sapreste indicarmi su HC cosa dovrei prendere..............
Grazie Artù
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Vecchio 12 febbraio 09, 19:19   #416 (permalink)  Top
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ragazzi ho un piccolo problemino , ho due bilanciatori FP,e vorrei utilizzarli per bilanciare delle batterie Rhino .4/5 S
Sapreste indicarmi su HC cosa dovrei prendere..............
Grazie Artù
da hobby non sono riuscito a trovarlo
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Vecchio 12 febbraio 09, 19:21   #417 (permalink)  Top
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cosa dovrei cercare??

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da hobby non sono riuscito a trovarlo
anche su qualche altro sito....
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Sapreste indicarmi su HC cosa dovrei prendere..............
Grazie Artù

Ciao!!Se posso esserti d'aiuto...io ho fatto così: ho sfilato i fili dal connettore originale del bilanciamento delle rhino e li ho riinserito con l'ordine inverso, dopodochè con il taglierino ho asportato le due piccole guide di plastica che ci sono nel connettore...e voilà puoi inserire il connettore nel tuo bilanciatore Fp senza dover acquistare degli adattatori!

PS: ovviamente fai molta attenzione mentre sfili i vari fili, NON DEVONO ASSOLUTAMENTE TOCCARSI!!
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Vecchio 12 febbraio 09, 19:34   #419 (permalink)  Top
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ottima idea..

ma proverò diversamente , sfilare il filo che collega al bilanciatore multiplo, e infilarlo all'attacco FP.........
grazie provo subito...
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Vecchio 12 febbraio 09, 19:39   #420 (permalink)  Top
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le spinette

non sono compatibili
non mi resta che tagliare i fili e saldarli...
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