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Vecchio 26 gennaio 12, 18:26   #31 (permalink)  Top
Sospeso
 
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"Senza far rumore,
nella pianta di riso
s'insinua il bruco."


(Hattori Ransetsu)
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Vecchio 26 gennaio 12, 18:36   #32 (permalink)  Top
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L'avatar di Ehstìkatzi
 
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"Senza far rumore,
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s'insinua il bruco."


(Hattori Ransetsu)
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Vecchio 26 gennaio 12, 18:46   #33 (permalink)  Top
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L'avatar di Oldman76
 
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Ma non potrebbe configurarsi invece come prestazione occasionale (intendo il lavoro dei citati artigiani)?
Sarebbe al limite della normativa ma, si potrebbe farlo passare come prestazione relativa alla costruzione di un aeromodello.
Il problema se mai, sarebbero le giornate lavorative complessive nell'anno solare, nonchè il compenso.
Con trenta giorni lavorativi e 3000 euro di tetto, ce ne fai pochi di modelli.
Credo sia fattibile, a supporto della affermazione riporto la normativa che regola , appunto, la prestazione occasionale, e l'elenco dei soggetti a cui è applicabile
Prestazioni Occasionali

ecco un estratto dal "sacro testo"

La definizione e la norma
L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 4 della legge n. 30 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro. La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.
Caratteristiche
I vincoli
La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.
Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell'attività per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e compenso non superiore a € 5.000 per anno solare per ciascun committente), troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi.
Soggetti esclusi
L'art. 61 del D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti:

i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;
coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
i dipendenti di pubbliche amministrazioni;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
i partecipanti a collegi e commissioni.

Applicazione
Al contrario di quanto previsto per i contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio, i contratti di lavoro occasionale possono essere applicati a qualsiasi tipologia di attività lavorativa.
Perdita dei requisiti
Nel caso in cui venga superato il parametro temporale del limite dei 30 giorni o quello economico del limite retributivo annuale di 5000 euro, troveranno applicazione, rispettivamente, le disposizioni previste dall'art. 61 del D.Lgs 276/2003 e dalla Circ. 9/2004.
Pertanto, se, nel rapporto tra committente e collaboratore, è ravvisabile un certo grado di continuità si applicano le disposizioni previste per il lavoro a progetto dall'art 61 comma 1 D.L.gs. 276/2003.
Nell'ipotesi in cui, invece, il collaboratore percepisce un compenso superiore a 5.000 euro da uno stesso committente nel medesimo anno solare, ma per una o più prestazioni del tutto singolari ed episodiche, non riconducibili quindi ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, si applicherà la disciplina del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile.
In entrambi i casi, nell'ipotesi di superamento del limite annuo retributivo di 5.000 euro e a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, il collaboratore ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla L. 335/95 e al pagamento dei relativi contributi (Circ.9/2004).
Tassazione fiscale e previdenziale
I collaboratori occasionali sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il loro reddito annuo derivante da attività di collaborazione sia superiore a 5.000 euro. In questo caso ad essi si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Con messaggio n. 36780 dell'8/11/2005, l'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. Naturalmente il pagamento del corrispettivo non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi, l'integrazione della aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.
Per quanto riguarda la contribuzione alla gestione separata INPS, con la circolare n.8 del 27 gennaio 2005, dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi:

17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00;
18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00.

Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per finanziare limitate prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%.
Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito che eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun contributo previdenziale.
__________________
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
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Vecchio 26 gennaio 12, 19:30   #34 (permalink)  Top
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ma queste le ha?
Habicht da 3,80 m. e Slingsby T.13 Petrel da 5 m.
Chiedo
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Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
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Vecchio 26 gennaio 12, 19:51   #35 (permalink)  Top
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Chiedo
Grazie, spero che rientri/no nelle disponibili!

Visto la piega che prende questa discussione chiedi se, da modellista a modellista, me la regala...così va bene ai fini legislativi?

Grazie.
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Vecchio 26 gennaio 12, 20:03   #36 (permalink)  Top
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L'avatar di giammarco
 
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Levato il fatto che per piccoli lavoretti come si e' detto esiste la prestazione Occasionale. Comunque la mia idea era quella di condividere I lavori fatti da altri modellisti. Il post aveva come obbiettivo informare tutti I modellisti delle realizzazioni che erano state gia affrontate da altri.
Vista la piega totalmente distorta del post, se le cose continuano cosi', saro' costretto a farlo chiudere. Certo che a volte condivedere e come distruggere.
__________________
se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì
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Vecchio 26 gennaio 12, 20:08   #37 (permalink)  Top
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Grazie, spero che rientri/no nelle disponibili!

Visto la piega che prende questa discussione chiedi se, da modellista a modellista, me la regala...così va bene ai fini legislativi?

Grazie.
Si accettano scambi di solito
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Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
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Vecchio 26 gennaio 12, 20:20   #38 (permalink)  Top
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Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
Levato il fatto che per piccoli lavoretti come si e' detto esiste la prestazione Occasionale. Comunque la mia idea era quella di condividere I lavori fatti da altri modellisti. Il post aveva come obbiettivo informare tutti I modellisti delle realizzazioni che erano state gia affrontate da altri.
Vista la piega totalmente distorta del post, se le cose continuano cosi', saro' costretto a farlo chiudere. Certo che a volte condivedere e come distruggere.
la stai prendendo male, capisco il tuo intento e lo condivido, ma il mio intervento voleva salvaguardare chi per passione (ma non solo) impegna il suo tempo a far modelli per gli altri, ma una cosa è possedere uno o due stampi e lavorare saltuariamente per gli "amici", altra cosa è avere un laboratorio con decine di stampi e relativa attrezzatura, credo sia difficilmente giustificabile come passatempo.
Meglio il passaparola e conoscere l'amico dell'amico che pubblicizzare apertamente l'attività, lo dico per NOI e per LORO e per non rovinare il nostro giochino, visti i tempi
e per i motivi di cui sopra non replicherò più.
__________________
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto
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Vecchio 26 gennaio 12, 20:41   #39 (permalink)  Top
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L'avatar di md30701
 
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Si accettano scambi di solito

Perfetto, vada per lo "scambio".
md30701 non è collegato  
Vecchio 26 gennaio 12, 22:07   #40 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
 
L'avatar di staudacher300
 
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Chiuso su richiesta dell'autore del 3d.
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Sandrone: un uomo di un certo peso.

Ultima modifica di staudacher300 : 26 gennaio 12 alle ore 22:17
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