06 novembre 10, 20:33 | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
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Direi ragionevolissimo.
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) | |
06 novembre 10, 20:48 | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
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Con leggi gerarchicamente inferiori ad una superiore, si può solo rendere restrittiva quest'ultima legge. Nel nostro caso, il regolamento di un'associazione può solo "imporre" ai propri iscritti (che si presuma rispettino il regolamento dell'associazione) di tenere una quota più bassa di quella già imposta dal codice della navigazione, ma penso che non potrà mai ottenere la deroga generale (salvo casi particolari quali NOTAM. Ma qui infatti si parla di una regolamentazione del codice della navigazione come vedi, quindi non ci sarebbe problema di gerarchia delle leggi) di innalzare la quota massima stabilita dal codice della navigazione. Piuttosto, a sto punto, quell'associazione potrebbe invece battersi (anche e soprattutto attraverso la voce della base dei proprio iscritti e non solo attraverso i propri rappresentanti eletti se questi non hanno voglia di farlo) per ottenere una modifica del codice della navigazione. Ma allo stato attuale la vedo dura. Sia perchè i rappresentanti della FIAM siano interessati ad altro, sia perchè la base degli iscritti è quella che è, anche a causa, mi sembra di capire, del "malgoverno" dei rappresentanti fino ad oggi. Però quest'ultima cose, per come la vedo io, invece di essere una scusante la vedo piuttosto come un'aggravante alla situazione che si è create negli anni. Poi se volete vi dico perchè ma sono già abbastanza off topic | |
06 novembre 10, 20:50 | #183 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
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condizioni particolari paragrafo 13 La società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di: danneggiante, contraente, enti federati, assicurato. ogni presidente di un'associazione iscritta alla FIAM ha copia del contratto assicurativo, in qualità di soci avete il diritto di prenderne visione
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
06 novembre 10, 21:21 | #184 (permalink) Top | |
Guest
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Grazie | |
06 novembre 10, 22:22 | #185 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
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il tipo b) "aeromobili pilotati a distanza al di fuori della vista dell'operatore" probabilmente non sono necessariamente gli Fvp (la legge e' di fini 2009, non credo ci fosse una diffusione tale di questi modelli per far si che la legge pensasse a loro ; e' piu' facile che si riferiscano ad apparecchiature di tipo militare, tipo drone, guidati da altri sistemi (gps od altro) il tipo c) "aeromobili in grado di evoluire in maniera autonoma" , qui un po' piu' difficile da comprendere (forse ne sa di piu' blinking sull'argomento ) ; forse anche qui un drone magari in volo non necessariamente controllato ma con un piano di volo fisso preimpostato l'art. 2 a questo punto dice che : ad eccezione degli aeromobili di tipo "A" (in pratica gli aeromodelli) , gli altri devono volare all'interno di spazi aerei che permettano una separazione fra questi aeromobili e gli altri utilizzatori civili e militari a seguire vengono spiegate le modalita' per ottenere questi permessi al successivo all'art. 3 vengono precisate meglio le regole relative agli aeromobili di tipo "A" cioe' gli aeromodelli gg | |
07 novembre 10, 00:50 | #186 (permalink) Top |
User |
Se hai bisogno di informazioini relative agli UAV Blinking e Thomas.... PS: forse solo piu' Thomas
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
07 novembre 10, 01:23 | #187 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
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Anzi, un caso esplicitamente contemplato è quello del "pilota occasionale". Riporto dal sito FIAM/FAQ assicurazione: 17) Cosa è previsto per gli aeromodellisti occasionali? I modellisti occasionali (intendendosi per tali coloro che gradiscono testare una volta la pista di volo di un altro Club o sono invitati saltuariamente come ospiti sulla pista di volo di un Club FIAM) sono coperti con la polizza RCT, qualora siano privi di qualsiasi assicurazione, anche se non sono soci del club (**). Ovviamente il Club non deve aver preso accordi specifici o percepito alcun compenso per ammetterlo sulla pista di volo. (...) (**) il termine occasionali identifica in questo contesto una azione temporanea e non ripetitiva e quindi ci si riferisce ad una presenza sul campo saltuaria e non continuativa. La garanzia vale in particolare qualora il danno sia stato causato od aggravato da una situazione oggettivamente pericolosa riscontrabile sul campo di volo. Se loccasionale non è in possesso di copertura assicurativa viene aperto un sinistro sulla Polizza RCT del Club ma lAssicuratore, in caso di soccombenza, ha la facoltà di rivalersi successivamente sul danneggiante. Qesto è un caso limite e chi ci rimette è il povero "modellista occasionale", ma più in generale, e per quel che qui ci interessa, bisognerebbe sapere (e chi lo sa, ce lo dica, per favore) se la polizza FIAM contempla altre ipotesi di "eclusione o limitazioni di responsabilità", tipo "la garanzia non opera se il pilota agisce in violazione o contrasto con leggi/regolamenti/manuali/guide emanati da fiam/enac/enac/enav/pompieri/bertolaso/pippobaudo/papa etc.. )". Perchè la compagnia può esercitare la rivalsa soltanto nelle circostanze tassativamente elencate nel contratto (Isvap circ 303/97 e 502/03), e se il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella guida/manuale non è contemplata come causa di limitazione di responsabilità, la compagnia non può rivalersi sull'assicurato. Beh, poi ci sono casi in cui la copertura assicurativa non opera per legge, tipo se uno non paga il premio. Ultima modifica di sloper_marco : 07 novembre 10 alle ore 01:31 | |
07 novembre 10, 02:56 | #188 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
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tecnicamente è banale passare da uno all'altro, basta fare una navigazione per punti gps e dire al velivolo di non preoccuparsi se non sente comandi e continuare la missione. Da quì ad ottenere un qualcosa di affidabile ce ne passa e capite bene che il potenziale pericolo di un oggetto del genere cresce notevolmente, da qui la necessità di volare in spazi aerei segregati. Non basta un notam, ci sono apposite aree dedicate a queste attività, tipo in svezia o in sardegna (decimomannu se non sbaglio). un po' ovunque la legislazione è ancora vaga per questo genere di oggetti volanti, solitamente per roba piccola (es. multirotori) si cerca di farli rientrare nel modellismo purchè sia sempre possibile riprendere il controllo manuale e a vista del modello, il principio è che il pilota deve sempre essere in grado di usarlo come un modello ma può all'occorrenza sfruttare autopilota ecc. per un maggior "confort". le grane cominciano quando si vuole volare oltre il raggio visivo, la cosiddetta "line of sight" perchè essenzialmente bisogna dimostrare di poter seguire le regole dell'aria ("vedi ed evita", nonchè "vieni visto"). di più è inutile dire
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
07 novembre 10, 09:41 | #189 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2007
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Ciao giobalde oppure telefonami. | |
07 novembre 10, 10:00 | #190 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2007
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Bene, grazie Gene. Ciao giobalde | |
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