24 luglio 09, 17:13 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
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__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
25 luglio 09, 10:27 | #13 (permalink) Top | |
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25 luglio 09, 12:52 | #14 (permalink) Top |
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Ho visto dal vivo le prove per il record di guadagno di quota con aliante radiocomandato nel 2003. Parapendio biposto dove il passeggero del parapendio pilotava un tuttala. Non capisco dove sia il pericolo. Il pilota del modello non deve far altro che pilotare il modello, ha una visuale soggettiva dal parapendio e non una oggettiva da terra quindi rischio di collisione pari a zero. In occasione del record l'aliante da 4 metri veniva lanciato da terra e portato in quota da un altro pilota; una volta in quota partiva il parapendio con il passeggero che una volta in volo prendeva i comandi dell'aliante per farlo salire insieme al para, cosa che sarebbe stata impossibile se fosse stato a terra. La cosa pericolosa, e lo dico da pilota di entrambi i mezzi, è pilotare un modellino da terra mentre c'è un parapendio in volo. Se pilotate un modellino e si avvicina un parapendio ALLONTANATEVI IMMEDIATAMENTE, anche se avete il vostro spazio di volo e uno stupido vuole venire a volare lì ricordate sempre che voi avete un modello ma dall'altra parte c'è una vita umana e le distanze viste da terra non sono reali; inoltre il modello è sicuramente più maneggevole. Poi una volta a terra avete tempo ad andare a cercare il pilota e saccagnarlo di botte perchè viene a disturbare l'rea di volo dei modelli, ma meglio discutere malamente in un prato che aspettare che esca dalla sala operatoria... Solo la mia opinione... Ciao Lele
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25 luglio 09, 15:30 | #15 (permalink) Top | |
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Per andare oltre i 120 metri bisogna chiedere un NOTAM. Questo stabilisce il "Codice della navigazione aerea", violarlo e essere "beccati" significa andare incontro a guai penali. Questo dal punto di vista del modello! Se poi verifichiamo la posizione del pilota, che la legge prevede a terra, e notiamo che è soggetto anche esso alle leggi dinamiche della fisica e quindi potrebbe assumere posizioni che romperebbero la costante linea visiva pilota-modello, è possibile che ci siano altre spiacevoli conseguenze di carattere legale. Questo per intendere che, quando si ha intenzione di uscire dal consueto e meglio valutare tutto nei minimi dettagli, perchè, purtroppo, la legge non ammette ignoranza!
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25 luglio 09, 16:15 | #16 (permalink) Top |
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Infatti in quel caso a cui ho assistito e che ho citato tutti i permessi e relativo notam erano stati rilasciati ( ne ero venuto a conoscenza proprio così). Poi è questione di buon senso ma continuo ad essere convinto che è molto meglio avere un modello e un para con il pilota a bordo del para piuttosto che i due stessi mezzi volanti in aria insieme con il pilota del modello a terra che può solo stimare la distanza ma non esserne sicuro. Ciao Lele
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25 luglio 09, 16:23 | #17 (permalink) Top | |
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Cmq. anche così, in sede giudiziale, quando i cavilli fanno la differenza non saprei .. appunto se ho modo approfondirò ..
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25 luglio 09, 18:42 | #18 (permalink) Top | |
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Quindi niente notam, niente pilota fisso a terra (?!?) e....niente. Che poi possa essere visto come un comportamento pericoloso è soggettivo. Per me se deve volare vicino ad un para...è meglio che il pilota sia a bordo di questo. E' difficile tirarsi addosso un modello, invece sbagliare la valutazione della distanza già a 50/60 metri è probabile. Non capisco questo accanimento legalese... Quelle scritte da IlZott sono semplicemente regole di buon senso che fanno parte ormai dell'uso comune. Ma lasciano il tempo che trovano. Ai campionati Italiani di F3K nessuno si preoccupa dei 120m, tantomeno nell'F3J...dove le distanze del modello dal pilota si misurano in km....
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25 luglio 09, 23:40 | #19 (permalink) Top | |
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D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina, del volo da diporto sportivo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTO lart. 87 della Costituzione; VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; VISTO lart. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto sportivo; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo alluso dello spazio aereo nazionale; UDITO il parere del Consiglio di Stato; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988; Sulla proposta del Ministro dei trasporti: Capo I - Prescrizioni generali 1. Il pilota, oltre che allosservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dellinizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche, della efficienza dellapparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità. Capo II - Norme di circolazione e di sicurezza 6. Conduzione dei voli. 1. Lattività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dallalba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, lattività è consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome traffic Zone). piedi 3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo. 5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorità, civili e militari. 7. Voli in prossimità di altri apparecchi. 1. È fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione. Da cui si evince, che modello o ultraleggero che sia, più di 150mt. nei feriali e 300mt. nei festivi, non è possibile raggiungere, a meno di una montagna in un raggio di 3Km. (ove sia permesso il volo). All'interno di queste altezze e nel rispetto delle aree ove sia consentito il volo, e a patto che non si lanci il modello dal parapendio (questo è un tipico cavillo legale), potrebbe sembrare possibile un "duetto" con un modello. Inoltre, dal capo 1, si evince, e quindi sarebbe bene ricordare al pilota dell'ultraleggero che il volo è sotto la sua diretta responsabilità.
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26 luglio 09, 10:28 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
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ps da più in alto cade, meno fatica si fa | |
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