Citazione:
Originalmente inviato da m_s900 Mi permetto di riportare per intero l'articolo 27:
Art. 27
Assicurazione
1. Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. In conformità dell'art. 743 del Codice della Navigazione anche agli aeromobili oggetto del presente regolamento si applica l'art. 1015 del Codice della Navigazione.
2. Le associazioni di aeromodellismo, laddove riconosciute in accordo all’art.16 del
Regolamento (UE) 2019/947, possono utilizzare polizze cumulative, a copertur7a dei danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare, nel rispetto dei massimali minimi sopra indicati.
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Per come comprendo io, l'articolo 27 comma 2 si applica solo "a copertura dei danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare".
Quindi se un socio vola a scopo ludico il comma 2 non si applica e la polizza cumulativa è conforme al Regolamento UAS-IT.
Se invece il gruppo organizzasse una manifestazione è necessario che ciascun partecipante sia coperto dalla propria assicurazione o da una cumulativa sottoscritta da una associazione riconosciuta (che ancora non esistono). |
La nostra attivita é sportiva, in questo caso siamo nella fattispecie dell "allenamento"