Citazione:
Originalmente inviato da Ehstìkatzi Intanto grazie. |
Prego
Confermo quanto asserito "a memoria". Poiché non c'ero, da qualche parte dovevo pure averlo letto ed infatti l'ho ritrovato scartabellando la posta elettronica
la proposta era:
Art. 04 Sistemi di propulsione, sono ammessi:
- Motori termici (a scoppio) a due tempi fino a 10 centimetri cubici con scarichi accordati/silenziati.
- Motori termici (a scoppio) a quattro tempi fino a 20 centimetri cubici con scarichi accordati/silenziati.
- Motori elettrici fino a 1.100 watt.
Non essendo stata accolta
, rimane in vigore l'articolo precedente che contempla solo le voci 1 e 3
Andrea