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Articolo 11 Codice di comportamento sportivo
Tutela dellonorabilità degli organismi sportivi Ferma restando la previsione di cui allart. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del CONI, al fine di tutelare lonorabilità e lautorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, s
ono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nellallegato A o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione. Spetta agli organismi direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino lorgano competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente Codice di Comportamento Sportivo ottobre 2012 Pagina 5 lapplicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dellentrata in vigore del presente articolo.