Citazione:
Originalmente inviato da sloper_marco Veramente l'art. 23, comma 3, testualmente dispone che: "Gli aeromodelli... a volo libero o a volo circolare vincolato ... possono volare ... a condizione che lattività non presenti alcun rischio a persone e cose... in aree non popolate opportunamente selezionate dallaeromodellista ... bla, bla, bla..."
Peraltro, quel comma è scritto in modo talmente infelice che qualcuno potrebbe addirittura interpretarlo nel senso che gli aeromodelli "a volo libero o a volo circolare vincolato" possono volare solo e soltanto "in spazi aerei regolamentati ( permanenti) o segregati (temporanei)" (cfr. ultimo periodo del comma 3).
Il che, a pensarci bene, non è poi così campata per aria come interpretazione. |
Come qualunque altro modello che eccede i limiti.........