Discussione: Addio al mio P47
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Vecchio 19 marzo 14, 02:50   #37 (permalink)  Top
silvio mka
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In un eventuale processo conterà la certificazione, più che le opinioni personali.
Non so che RX è quella incriminata, ma sulle RX/TX FRsky che ho, c'è il marchio C E.
http://www.frsky-rc.com/support/certificate.php

Che ci sia un difetto purtroppo è possibile, ma perchè parlare di "materiale di qualità dubbia"?


Citazione:
Originalmente inviato da gattodistrada Visualizza messaggio
l'assicurazione ti paga i danni, ma non e' escluso che possono poi rivalersi su di te dal punto di vista legale, soprattutto se durante il processo si scopre che per tua imperizia (o volontà) hai usato materiale di qualità dubbia o non adeguato, e comunque sempre dal punto di vista legale non ti salva dall'essere imputato per danni lesioni o omocidio colposi... (con i dovuti scongiuri)

cit:
Si ha invece l'elemento soggettivo della colpa quando manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Anche le ipotesi di reati colposi sono tassativamente previste dalla legge (ad esempio: omicidio colposo [art. 589 c.p.] o lesioni colpose [art. 590 c.p.]).Art. 590 - Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è de
lla reclusione da uno a sei mesi o
della multa da lire duecentoquarantamila a un milione
duecentomila;
se è gravissima, della reclusione
da tre mesi a due anni o della
multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con
violazione delle norme sulla discip
lina della circolazione stradale o
di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da
due a sei mesi o della multa da
lire quattrocentottantamila a un m
ilione duecentomila; e la pena
per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o
della multa da lire un milione
duecentomila a due milioni
quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più person
e si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse, aumentata
fino al triplo; ma la pena della re
clusione non può superare gli anni
cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo
e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro
o che abbiano
determinato una malattia professionale


quindi assicurazione ok, ma la pena te la sconti tutta...
silvio mka non è collegato   Rispondi citando