Citazione:
Originalmente inviato da romoloman Dal tuo link: Citazione:
Mentre, sulla base di mandato o di altro rapporto interno possono svolgere attività riferibili allassociazione e contrarre obbligazioni di cui potranno essere chiamati a rispondere i mandanti anche soggetti che non sono investiti di determinate cariche sociali (Cass. Civile, n. 2648/1987)
| Da cui desumo: Delle obbligazioni prese a seguito della delibera dell'assemblea risponde l'assemblea in quanto mandante. |
No, NON ne risponde l'assemblea (leggi intera compagine sociale) almeno finchè l'assemblea stessa, ancorchè mandante, non abbia
direttamente e concretamente svolto attività negoziale all'esterno ossia contattato personalmente il terzo per assumere un'obbligazione nei suoi confronti (il che, ovviamente, è ipotesi del tutto irreale).
La semplice deliberazione, ossia il processo mediante il quale si forma la volontà sociale, e/o il semplice mandato a terzi, non è sufficiente ad estendere la responsabilità ai soci che hanno deliberato (nè a quelli dissenzienti e/o assenti), in quanto solo le persone che hanno
effettivamente agito in campo negoziale in nome e per conto dell'associazione rispondono con il proprio patrimonio. Non gli altri.
In effetti riconosco che la massima della Cass. n. 2648/1987 citata, non è scritta benissimo e induce a capire fischi per fiaschi.
Meglio rileggerla sul Cian Trabucchi (v.allegato), che sta al Codice Civile un po' come il Loris Kanneworff sta all'aeromodellismo:
"La responsabilità NON sussiste quindi nei confronti degli amministratori che abbiano deliberato l'atto fonte dell'obbligazione, ma NON abbiano agito all'esterno a nome dell'associazione non riconosciuta, fatto salvo il caso in cui abbiano effettivamente curato il completo svolgimento dell'attività negoziale pur avendo attribuito il potere rappresentativo ad altro soggetto in virtù di mandato o di altro rapporto interno (Cass. n. 2648/1987)."
Esemplificando.
E' l'ipotesi in cui il presidente dello Yacht Club Costa Turchese (tal Silvio BerlusCHIni, persona notoriamente piena di soldi e quindi solvibile) contatti il fornitore X e con esso porti avanti le trattative per l'acquisto della nuova ammiraglia dello yacht club, dopodichè dia mandato ad un socio qualunque (tal Flavio BriaTTore, anche lui persona notoriamente piena di quattrini) di andare a firmare il contratto di acquisto.
Il fornitore dello yacht, che ha contrattato per telefono con il primo e si vede arrivare a firmare il secondo, si sente tranquillo; prima o poi i soldi li prende, o dovrebbe prenderli, considerato il popò di patrimonio che si ritrovano quei due!! E vende la barca allo yacht club.
Se a questo punto lo yacht club non paga, il fornitore si rivarrà; a) sul fondo dell'associazione, b) su Silvio BerlusCHIni, c) su Flavio BriaTTore, mentre non potrà assolutamente aggredire il patrimonio degli altri soci; nè di quelli che si sono opposti all'acquisto, nè di quelli che hanno votato a favore, nè di quelli assenti perchè erano a sciare con le rispettive famiglie.
E tutto ciò perchè la
ratio dell'art. 38 c.c. è unicamente quella di
tutelare i creditori dell'associazione non riconosciuta che, in assenza di un adeguato sistema di pubblicità legale delle relative vicende,
non sono posti in condizione di
individuarne agevolmente i beni da sottoporne ad espropriazione o ad esecuzione forzata per soddisfare il proprio credito in caso di inadempimento e quindi
hanno fatto assegnamento anche sul
patrimonio di coloro (BerlusCHIni e BriaTTore) che hanno
condotto le trattative e
assunto l'obbligo per l'associazione e sulla possibilità di
rivalersi direttamente nei loro confronti, anzichè rivolgersi all'associazione.
Citazione:
Originalmente inviato da romoloman Ma siamo fortemente OT... |
Concordo.
Direi di chiuderla qui, almeno per la parte relativa ai "debiti"
O magari continuiamo sul Salame...
Quanto al discorso "risarcimento danni", invece, non siamo del tutto OT.