Citazione:
Originalmente inviato da romoloman Preciso e puntuale solo per quello che riguarda il danno, a meno che l'attività che ha portato al danno non sia un'attività istituzionale decisa dall'assemblea.
Ma per quello che riguarda la responsabilità per debiti contratti dall'associazione verso terzi, ti assicuro che tutti gli associati possono essere chiamati a rispondere e non solo il consiglio direttivo.
Nelle associazioni infatti, molto spesso, il consiglio direttivo decide, ma l'assemblea delibera.
Se l'associazione non ha autonomia patrimoniale perfetta (associazione riconosciuta con personalità giuridica), non c'è completa separazione del patrimonio dellente da quello dei partecipanti allassociazione, ovvero che il patrimonio di ogni associato sia insensibile ai debiti dellente e viceversa.
Pertanto a meno che un socio non esprima un parere contrario e che ciò venga verbalizzato sul registro dell'Associazione tutti i soci entrano a far parte dl processo decisionale, perlomeno per gli atti ordinari e quindi tutti i soci vengono chiamati a rispondere. |
Hai fatto bene a precisare il punto, anche se quella che vorrebbe responsabili anche i semplici associati che in sede di assemblea non abbiano espresso parere contrario, o abbiano prestato tacito assenso, ad una deliberazione, graziaddio è una interpretazione minoritaria.
In effetti la
ratio dell'art. 38 c.c. (è responsabile chi
agisce in nome e per conto dellassociazione) non è quella di voler estendere la responsabilità a tutti, o a buona parte, degli associati, bensì quella di
tutelare l'affidamento dei terzi che contrattano con l'associazione i quali, in assenza di forme di pubblicità (l' ass.ne non è riconosciuta), devono poter contare sulla solvibilità personale delle persone che hanno davanti nel momento in cui stanno contrattando.
Rimando a questo articolo, decisamente ben fatto.
Il punto che interessa inizia al 4° paragrafo.
LA RESPONSABILITA PATRIMONIALE PERSONALE DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (Avv. Francesco Usai)