questa è la parte che interessa a noi aeromodellisti questa è la parte che interessa a noi aeromodellisti:
Sezione V - Aeromodelli
Art. 23
Generalità
1. Laeromodellista ai comandi dellaeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in
modo che non possa arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello
spazio aereo, inoltre è tenuto a mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in
volo e dare precedenza a tutti.
2. Laeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le
eventuali autorizzazioni per lutilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal
radiocomando.
3. Gli aeromodelli con massa al decollo massima minore di 25 kg che rispettano i seguenti
limiti:
- massima superficie alare di 500 dm2;
- massimo carico alare di 250 g/dm2;
- massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3; o
- massima tensione della sorgente di energia per i motori elettrici, 72 V, misurata a
vuoto; o
- massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250 N);
- aeromodelli a volo libero o a volo circolare vincolato; o
- aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i bruciatori
non superiore a 5 kg
possono volare nelle ore di luce diurna purché laeromodellista mantenga un continuo
contatto visivo con laeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici a condizione
che lattività non presenti alcun rischio a persone e cose.
Tali attività possono essere effettuate in aree non popolate opportunamente selezionate
dallaeromodellista, di raggio massimo di 200 m e di altezza non superiore a 70 m, e per le
quali può assicurarne il controllo al fine di non causare rischio a persone e cose e fuori
dalle ATZ e comunque ad una distanza di almeno 8 km dal perimetro di un aeroporto e dai
relativi sentieri di avvicinamento/decollo. Devono inoltre essere rispettate le regole dellaria
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1
Data:16.12.2013
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applicabili inclusa la capacità di see and avoid. Le attività di volo possono essere
effettuate anche in aree di altezza non superiore a 150 m e di raggio massimo di 300 m,
purché laeromodellista sia titolare di una abilitazione al pilotaggio di aeromodelli
radiocomandati rilasciata da una scuola certificata dallAero Club dItalia e siano rispettate
le regole dellaria applicabili inclusa la capacità di see and avoid per laeromodellista e il
rispetto del concetto di to be seen dellaeromodello da parte degli altri aeromobili.
Nel caso non siano soddisfatte una o più delle limitazioni di cui sopra, lattività di volo deve
essere effettuata in spazi aerei regolamentati ( permanenti) o segregati (temporanei).
4. Lattività con aeromodelli con massa al decollo massima uguale o maggiore a 25 kg, o con
un sistema di propulsione che non rientra nei limiti precedenti, è consentita ad
aeromodellisti con unetà minima di 18 anni.
Lattività deve essere svolta nelle ore di luce diurna, a unaltezza massima dal terreno tale
da consentire allaeromodellista di mantenere un continuo contatto visivo con laeromodello
senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici, in aree istituite da ENAC e riservate alle
attività aeromodellistiche. Tali aree sono caratterizzate da spazi aerei regolamentati o
segregati.
E responsabilità dellaeromodellista assicurare che durante lattività in tali aree non ci siano
persone ad esclusione di quelle necessarie per lo svolgimento dellattività.
5. Laeromodellista deve rispettate le eventuali disposizioni emesse dalle amministrazioni
locali competenti.
6. Le manifestazioni aeromodellistiche e lesercizio degli aeromodelli nel corso delle
manifestazioni aeromodellistiche devono essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni
emesse dallAero Club dItalia.
7. Per le operazioni di aeromodelli spaziali (razzo modelli) non dotati di sistemi che ne
permettano il controllo da parte dellaeromodellista deve essere richiesto lutilizzo dello
spazio aereo allENAC (spazio aereo regolamentato o segregato).
8. Gli aeromodelli indoor non rientrano nelle previsioni del presente regolamento.
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