Citazione:
Originalmente inviato da sloper_marco Ai sensi dell'art. 1917 del codice civile (Assicurazione della responsabilità civile), gli unici danni che la compagnia di assicurazione NON è tenuta a risarcire sono quelli derivanti da fatti DOLOSI ... LA COPERTURA ASSICURATIVA FIAM OPERA ANCHE IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLA FAMOSA GUIDA ... |
Occhio che a mio parere quando poi ti trovi con il perito dell'assicurazione che fa l'istruttoria per un danno veramente grave entra in gioco il fattore "colpa grave" la cui interpretazione giuridica, oltre che ad essere molto elastica, prevede :
Può considerarsi sussistente un generale significato del concetto di colpa, valevole, sostanzialmente, in tutti i campi in cui da una responsabilità personale consegue una misura sanzionatoria o ripristinatoria( perciò oltre che nellambito dellillecito penale e contrattuale anche in quello aquiliano, disciplinare ed in materia di sanzioni amministrative); esso consiste in un difetto del comportamento concreto rispetto ad un modello di condotta.
Per la determinazione, poi, del tipo di condotta prescritta la legge non può che rinviare, direttamente o indirettamente, a norme più specifiche, contenute in altre fonti, anche metagiuridiche( usi, costumi, regole sociali ed associative, prassi) cui il modello di agente dovrebbe adeguarsi ...
Da :
Spunti per una riflessione sulla colpa grave nella responsabilit amministrativa
Per cui anche il regolamento FIAM è da considerarsi "prassi" se lo adottassero in molti ... ed i periti quando si tratta di pagare sono molto cavillosi ... ;-)