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Vecchio 13 gennaio 11, 20:45   #54 (permalink)  Top
eriskio
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Ovviamente è un ginepraio e ci vuole un azzeccagarbugli cubico, però, in onestà:

LEGGE 27 dicembre 2002, n.289, Art. 90 "(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)":
... omissis ...
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa' di capitali.
... omissis ...
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

Visto che il registro è stato (credo da poco) attivato (con il nuovo anno?) e le interpretazioni che si trovano in giro sono diverse, ma si pensa che attivato il registro non sono solo i "contributi" ma anche, ad esempio, gli adempimenti fiscali/burocratici semplificati riservati alle Associazioni Sportive Dilettantistiche siano applicabili solo alle Associazioni registrate come tali presso il C.O.N.I.

Poi certo, se hai i soldi per costituire una S.p.A., perchè no? Nessuno lo vieta.
Volevo solo cercare di approfondire la materia per capire la consistenza della soluzione proposta. punto.

Pace & bene
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