Citazione:
Originalmente inviato da giobalde Dalla discussione "Il salame, l'osteria ecc"
SENTENZA - MOTIVI DELLA DECISIONE -
La domanda proposta dallattore nei confronti del convenuto non può essere accolta.
I fatti di causa, come descritti dalle parti nei rispettivi atti e come sostanzialmente confermati dallistruttoria orale ed in particolare dallinterrogatorio formale dellattore escludono qualsiasi responsabilità del convenuto nella causazione dellincidente che ha coinvolto lattore.
Lattore, infatti, dopo essersi offerto di aiutare il convenuto, che invano stava tentando di avviare il motore del proprio aeromodello, si è procurato un avviatore elettrico attraverso il quale è riuscito ad accendere il motore del velivolo. Laccensione del motore ha provocato uno spostamento dell aero- modello che, poggiato su di un cavalletto, era trattenuto dal convenuto il quale, tuttavia, non è riuscito, con la sola forza delle braccia, a tenerlo sufficientemente fermo tanto che lelica ha urtato contro la mano dell attore provocandogli i danni descritti in atto di citazione. Orbene, può ritenersi un fatto notorio che la forza umana, quanto quella impiegata dal convenuto per trattenere fermo laeromodello, per sua intrinseca natura non è stabile, non è costante, ragion per cui era ampiamente prevedibile che allaccensione del motore laeromodello potesse subire un movimento a causa della forza meccanica dallo stesso prodotta. Non può, quindi, essere definito negligente il convenuto la cui forza è stata sopraffatta, seppur per qualche istante, da quella del motore mentre è stato sicuramente poco prudente lattore che nel mettere in moto il motore non ha tenuto le mani ad una distanza di sicurezza dallelica.
Del resto lattore non può essere considerato persona inesperta essendo stato rappresentante presso un Aero Club e le stesse regole contenute nel volume La sicurezza nellimpiego degli aeromodelli radiocomandati raccomandazioni edito dallAero Club dItalia FIAM nel gennaio 2004 ( cfr. doc. 1 fascicolo convenuto) che prescrivono specifiche regole prudenziali nell accensione dei motori (pag. 19) (omessa la pag. 18?) ed il cui rispetto probabilmente avrebbe scongiurato il verificarsi dell incidente per cui è causa, altro non sono che raccomandazioni di semplice buon senso.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda formulata dallattore il quale, in base al criterio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare al convenuto le spese del giudizio
Il giudice ha condannato perche' l'attore e' stato "poco prudente" non perche' non ha rispettato il regolamento.
Il pistolotto sul regolamento serve solo a ribadire che detto regolamento non e' altro che " raccomandazioni di semplice buon senso" che rilevano in quanto l'attore e' "esperto" in quanto "essendo stato rappresentante presso un Aero Club" (quindi come avevo gia' detto in altro post piu' regolamenti e piu' divieni esperto e meno buon padre di famiglia)
Spero innanzitutto che l' attore non abbia avuto danni irreparabili.
Spero che abbia ricorso in appello (c'e' vasta materia)
Di certo alla prossima assemblea del mio club dovremo riconsiderare l'associazione alla federazione.
Ciao giobalde |
Direi che la sentenza dimostra abbastanza chiaramente come i giudici decidano senza aver capito una mazza ( più o meno ) della reale causa dell'incidente.
Come tutti qui sanno, è evidente che il motore è partito col gas non al minimo e quindi si è spostato in avanti anche se, chi lo tratteneva stava facendo il suo lavoro.
La faccenda dell'ogiva, lo capisce anche un bambino, ma non il giudice, non conta niente, così come la raccomandazione di tenere le mani lontane dall'elica.
Mi risulta che la causa sia finita in giudizio per una serie di incomprensioni tra le parti, in particolare tra la parte lesa ed il presidente FIAM e questo non doveva succedere.