Discussione: Modelli e limiti
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Vecchio 24 novembre 10, 18:42   #472 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
 
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Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Marco, quando un regolamento SCRITTO e certificato dall' AeCI sarà presente, anche i "cani sciolti e club NON FIAM" dovranno tenerlo presente, almeno per il discorso della Responsabilità civile e penale.
L'osservazione è interessante.

Vediamo un po' di ragionarci su:

- in un giudizio civile.
Penso che anche qualora tu avessi seguito alla lettera le prescrizioni di un'eventuale "Guida", saresti ritenuto comunque responsabile del danno e quindi condannato al risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. (se non addirittura del 2050 "attività pericolose", ma la vedo più difficile), posto che la nozione di "colpa" si fonda anche sulla semplice "prevedibilità" dell’evento dannoso: e tu quando vai in volo con un modello "sai" che potresti far danno a qualcuno o a qualcosa, ossia sei in grado di "prevederlo", ergo sarai sempre responsabile dei danni eventualmente arrecati a terzi. L'unica è provare la totale imprevedibilità dell'evento dannoso, ossia il "caso fortuito", ma la vedo impossibile nel nostro caso.
Quindi nel giudizio civile, il giudice manco va a leggersela la Guida: ti condanna al risarcimento e stop.
Certo, se sei assicurato è l'assicurazione che paga, e in causa manco ci vai, ma questo è un altro paio di maniche.

- in un giudizio penale.
Premesso che di penale ne so poco o nulla (e forse di seguito dirò un bel po' di caxxate ), per quel pochissimo che ne so ho la sensazione che qui la Guida in effetti potrebbe essere presa in considerazione, sia a sfavore che a favore, ai fini della valutazione della "colpa".
L’art. 43 c.p. dice che il reato "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". Chi lo sa se la Guida sarà considerata "disciplina"? Potrebbe darsi.
In ogni caso sarà necessario verificare che questa "disciplina" sia diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi: se centro un parapendiista a 200 mt. di altezza con un aliante di 3,90 mt., che per la guida non può andare oltre i 120 mt., e il parapendiista cade e muore, io non ce lo vedo il nesso tra lo sforamento dell'altezza max. e il fatto che abbia centrato il parapendiista, dato che i parapendiisti se ne volano tranquillamente anche raso pendio. Quindi secondo me in questo caso, mancando il nesso, non c'è colpa e (almeno spero ) neppure condanna.
Diverso è il caso che io non mi sia prontamente allontanato nel momento in cui ho visto il parapendiista, ma gli abbia continuato a girare intorno: qui c'è il nesso e quindi anche colpa e la conseguente condanna.
Infine, la dimostrazione di essersi attenuti scrupolosamente a ciò che la Guida consiglia in fatto di sicurezza, potrebbe viceversa essere un elemento molto utile da addurre in giudizio per provare l' "assenza" di colpa. E la cosa non è per niente da sottovalutare, anzi!

my 2 cents...

Ultima modifica di sloper_marco : 24 novembre 10 alle ore 18:50
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