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Vecchio 07 novembre 10, 01:23   #187 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
 
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Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
condizioni particolari
paragrafo 13
La società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di: danneggiante, contraente, enti federati, assicurato.

ogni presidente di un'associazione iscritta alla FIAM ha copia del contratto assicurativo, in qualità di soci avete il diritto di prenderne visione
Citazione:
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
ottimo.
Grazie
Attenzione, mi par di capire che queste sono solo le persone nei confronti delle quali la compagnia rinuncia alla rivalsa nei casi in cui operi tale clausola, MA ciò non significa che la polizza non preveda tout court alcuna esclusione o limitazione di responsabilità, ovvero situazioni in cui detta clausola non opera. In questi casi la compagnia potrebbe effettivamente rivalersi su qualcuno (danneggiante, contraente, enti federati, assicurato).

Anzi, un caso esplicitamente contemplato è quello del "pilota occasionale".
Riporto dal sito FIAM/FAQ assicurazione:
17) Cosa è previsto per gli aeromodellisti occasionali?
I modellisti occasionali (intendendosi per tali coloro che gradiscono testare una volta la pista di volo di un altro Club o sono invitati saltuariamente come ospiti sulla pista di volo di un Club FIAM) sono coperti con la polizza RCT, qualora siano privi di qualsiasi assicurazione, anche se non sono soci del club (**). Ovviamente il Club non deve aver preso accordi specifici o percepito alcun compenso per ammetterlo sulla pista di volo. (...)
(**) il termine “occasionali” identifica in questo contesto una azione temporanea e non ripetitiva e quindi ci si riferisce ad una presenza sul campo saltuaria e non continuativa. La garanzia vale in particolare qualora il danno sia stato causato od aggravato da una situazione oggettivamente pericolosa riscontrabile sul campo di volo. Se l’occasionale non è in possesso di copertura assicurativa viene aperto un sinistro sulla Polizza RCT del Club ma l’Assicuratore, in caso di soccombenza, ha la facoltà di rivalersi successivamente sul danneggiante.


Qesto è un caso limite e chi ci rimette è il povero "modellista occasionale", ma più in generale, e per quel che qui ci interessa, bisognerebbe sapere (e chi lo sa, ce lo dica, per favore) se la polizza FIAM contempla altre ipotesi di "eclusione o limitazioni di responsabilità", tipo "la garanzia non opera se il pilota agisce in violazione o contrasto con leggi/regolamenti/manuali/guide emanati da fiam/enac/enac/enav/pompieri/bertolaso/pippobaudo/papa etc.. )".

Perchè la compagnia può esercitare la rivalsa soltanto nelle circostanze tassativamente elencate nel contratto (Isvap circ 303/97 e 502/03), e se il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella guida/manuale non è contemplata come causa di limitazione di responsabilità, la compagnia non può rivalersi sull'assicurato.
Beh, poi ci sono casi in cui la copertura assicurativa non opera per legge, tipo se uno non paga il premio.

Ultima modifica di sloper_marco : 07 novembre 10 alle ore 01:31
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando