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Vecchio 07 agosto 09, 17:08   #159 (permalink)  Top
-OGGO-
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...per fortuna che ho fatto il militare a Cuneo..avrebbe detto Totò..

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Aspettando Godot...

Nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) approvato con decreto ministeriale pubblicato nella GU n. 273 del 21-11-2008 - Suppl. Ordinario n.255: Il Ministero delle Comunicazioni - Piano Nazionale Ripartizione Frequenze

(PNRF_Marzo 2009\PNRF Gazzetta 24-10-08\05 note.doc)
Caro amico..peccato che non posso darle un nome..
lei continua in questi copia ed incolla..ma ad esempio tralascia ..a meno che mi sia sfuggito..che:
......
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.


Art. 31
Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione

1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.


Art. 32
Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso ed all’Autorità le informazioni necessarie per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2.

2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione dell’infrazione accertata è notificata all’impresa, con l’intimazione di porre fine all’infrazione, ripristinando la situazione precedente, entro un mese e l’invito a presentare eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione dell’infrazione o della sua gravità. L’impresa può chiedere il differimento del termine indicato, motivandolo adeguatamente.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate all’impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.

4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso.

5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.

6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 9.


Art. 33
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell’imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell’allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;

b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate all’allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;

c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti di uso;

d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

e) per fini statistici specifici;

f) per consentire all’Autorità di effettuare un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.

2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 può essere richiesta prima dell’inizio dell’attività, né come condizione necessaria per la stessa.

3. Quando il Ministero o l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

Art. 34
.......bala.bla...e via dicendo...

..ora ...qui si capisce che la banda in oggetto puo' essere di TUTTI e di NESSUNO..salvo averne il titolo richiesto....quindi tutto quello che Lei scrive. perdoni ..la mia malignità..tende solo a sminuire ed ad arte quello che possa aver ottenuto la FIAM..vista poi la data della sua registrazione..ed per giunta coperta da un avatar.... (cosa lecita per carità!)...la cosa ripeto puzza solo come si dice a Roma di voler cercare il pelo nell'uovo e di buttarla in caciara..tanto non costa nulla..piu' casino c'è meglio stiamo....
Dopo tutto basterebbe aspettare che la FIAM faccia luce sul suo operato..per poi potrà sparare tutte le caz...ops ttte le osservazioni o critiche del caso.... se poi vuole usare il copia ed incolla..lo faccia al 100% e non solo per quello che a Lei fa comodo...aspettando Godot..
Orazio Guandalini

ps
.vede io...potrei incollarre .TUTTE ...le disposizioni riguardanti.. l'uso .e la concessione della 2,4...ma bloccherei il trhead visto che sono piu' di 100 pagine..che poi fra l'altro si rimandano (uso solo che Italiano) a certi articoli ..del vecchio decreto.2003.quindi la cosa non avrebbe fine.

mi creda..Lei li dovrebbe rileggere bene..bene TUTTI gli articoli..e i suoi rimandi..prima di postarne dei pezzi... che oltre che essere forvianti non chiariscono un bel nulla anzi..

....a..meno..che..a meno che Lei..non sia ..diciamo uno degli "stensori". di questo nuovo decreto.o... il Godot da cui pendere....(ME VIE' DA RIDE!)..e allora pronto a ritirare... la risata!..e a leggerLa con somma attenzione..sa gli esami non finiscono mai!

X...C. DE ROBERTIS...
..questo ti da non solo ragione...ma resta sempre valido il mio proverbio!..bastavano ...DUE QUATTRO RIGHE.
....(basta poco che c'è vò' dice uno spot TV!)....
__________________
....Absit invidia verbo....

Ultima modifica di -OGGO- : 07 agosto 09 alle ore 17:17
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