03 agosto 09, 18:11
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Sospeso
Data registr.: 09-07-2009
Messaggi: 187
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Una precisazione... Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259): Citazione: Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
[...]
3. Lattività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
[...] 5. Sono in ogni caso libere le attività di cui allarticolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
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