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Vecchio 27 luglio 09, 14:09   #22 (permalink)  Top
twentynine
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Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina, del volo da diporto sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

VISTO l’art. 87 della Costituzione;
VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO l’art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto sportivo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all’uso dello spazio aereo nazionale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti:

Capo I - Prescrizioni generali
1. Il pilota, oltre che all’osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche, della efficienza dell’apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.

Capo II - Norme di circolazione e di sicurezza

6. Conduzione dei voli. — 1. L’attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall’alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’attività è consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome traffic Zone). piedi
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorità, civili e militari.

7. Voli in prossimità di altri apparecchi. — 1. È fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.



Da cui si evince, che modello o ultraleggero che sia, più di 150mt. nei feriali e 300mt. nei festivi, non è possibile raggiungere, a meno di una montagna in un raggio di 3Km. (ove sia permesso il volo).
All'interno di queste altezze e nel rispetto delle aree ove sia consentito il volo, e a patto che non si lanci il modello dal parapendio (questo è un tipico cavillo legale), potrebbe sembrare possibile un "duetto" con un modello.
Inoltre, dal capo 1, si evince, e quindi sarebbe bene ricordare al pilota dell'ultraleggero che il volo è sotto la sua diretta responsabilità.
Ok per gli ultraleggeri...ma per i modelli, ahimè, siamo nella terra di nessuno. Legalmente non esistono. E' come se il pilota del parapendio si portasse a spasso un altra persona e durante il volo questo parlasse al telefono o giocasse con la PSP....
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