14 luglio 09, 19:02
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Data registr.: 20-04-2007 Residenza: Piacenza
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Purtroppo confermo che attualmente non sono legali
proprio oggi mi è arrivata la mail di risposta dal ministero delle telecomunicazioni : Allo scopo di realizzare radiocomandi (anche in ambito modellistico), è possibile utilizzare apparecchiature radio di tipo non specifico a corto raggio (Non-Specific Short Range Device) operanti nella banda 2400-2483,5MHz con 10mW di potenza e.i.r.p. massima consentita, duty cycle del 100% e canalizzazione non fissata, conformi alla norma tecnica ETSI EN 300 440-2.
Tali caratteristiche sono fissate, per tutta la Comunità europea, dalla raccomandazione CEPT ERC/REC 70/03 - Annesso 1, banda h, recepita dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze adottato con D.M. 13/11/2008 - nota 158A, e non sono derogabili.
Tali applicazioni sono di libero uso.
Le apparecchiature devono recare il marchio CE e la Dichiarazione di conformità alla direttiva 1999/05/CE redatta dal costruttore. Devono essere utilizzate con le caratteristiche elettriche stabilite e più sopra indicate, secondo i criteri prescritti dal costruttore, senza apportare modifiche di alcun tipo, così come indicato nelle istruzioni per l'uso che devono essere presenti nella confezione.
Per ulteriori informazioni sulle apparecchiature radio di libero uso (classe 1) vedi pagina web ERO
Si comunica, per chiarezza di informazioni, che la potenza di 100 mW e.i.r.p. è prevista, sempre per tutta la Comunità europea, solo per apparecchiature radio operanti nella banda 2400-2483,5MHz di tipo Radio-LAN, conformi alla norma tecnica ETSI EN 300 328.
Le caratteristiche tecniche delle Radio LAN sono fissate dalla raccomandazione CEPT ERC/REC 70/03 - Annesso 3, banda a), recepita dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze adottato con D.M. 13/11/2008 - nota 158: la stessa nota individua anche il regime di uso privato (libero uso o autorizzazione generale, a seconda dei casi).
Le sanzioni per uso di apparecchi non conformi (ad esempio radiocomandi con potenza di 100mW e.i.r.p.), o per uso di apparecchi conformi ma per scopi diversi per i quali sono destinati, o ancora per aver apportato modifiche ad apparecchi che erano conformi, nonché i casi per i quali è previsto anche il sequestro degli apparecchi, sono stabiliti dallart. 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (che recepisce in Italia la direttiva 1999/05/CE) e successive modificazioni ed integrazioni (vedi art. 14 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29).
Distinti saluti.
cav. Pierluigi Moretti
Capo settore III°
Ispettorato Emilia-Romagna - Bologna
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni
che dire.....il calvario continua !!!!! |
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