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Vecchio 07 gennaio 09, 14:02   #33 (permalink)  Top
Mirav
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"Di seguito trascriviamo la circolare della Camera di Commercio di Bolzano, prot. n. AM/DT/8.1.4/0007181 del 07.03.2006.


CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLZANO

Ufficio per la tutela dell'ambiente, la sicurezza dei prodotti e
Servizio Metrico
Organismo notificato n. 0215

Spett/le
Polizia di Stato
Compartimento Polizia Stradale
Trentino Alto Adige
Sezione Polizia Stradale Bolzano
Via Marconi 33
39100 Bolzano (Bz)

Spett/le
Carabinieri
Comando Provinciale
Via Dante 30
39100 Bolzano (Bz)

An die
Gemeinden der
Provinz Bozen Sudtirol

An den
Sudtiroler Gemeindenverband Gen. m. b.H.
Schlachthofstrasse 4
39100 Bolzano (Bz)

An dieVerbraucherzentrale Sudtirol
z.Hd.Herrn Walther Andreaus
Zwolfmalgreinerstrasse 2
39100 Bolzano (Bz)


AM/DT/8.1.4/0007181

Bolzano, il 07.03.2006

Strumenti per il rilevamento della velocità utilizzati nell'ambito dei controlli stradali – requisiti metrologici legali.

Con la presente si desidera fornire una panoramica sui requisiti metrologici legali che gli strumenti per il rilevamento della velocità, utilizzati dagli organi competenti nell'ambito dei controlli stradali, devono rispettare.

Riferimenti giuridici:

- Regio decreto 23.08.1890, n. 7088 (Approvazione del T.U. delle leggi dei pesi e delle misure);
- Regio decreto 16.06.1902, n. 226 (Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure);
- Regio decreto 31.01.1909, n. 242 (Approvazione del regolamento per il servizio metrico);
- D.P.R. 12.08.1982 n. 802 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura;
- Legge 11.08.1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura);
- D.M. 30.11.1993, n. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del sistema internazionale SI);
- D.M. 28.03.2000, n. 182 (Regolamento recante notifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commerci o e di camere di commercio);
- Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 04.06.2001, n. 2.

Requisiti metrologici legali:

L'art. 11 del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R.D. 23.08.1890, n. 7088, stabilisce che "ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali".

Omologazione metrologica legale (ammissione a verifica metrica):

Uno strumento di misura può essere considerato metrologicamente legale qualora risponda ai requisiti tecnici e procedurali previsti dal Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con R.D. 12.06.1902, n. 226.
Lo stesso regolamento stabilisce all'art. 6 che gli strumenti diversi da quelli contemplati nel Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure – dunque anche gli strumenti per il rilevamento della velocità utilizzati nell'ambito dei controlli stradali – sono ammessi, sentito il comitato centrale metrico con decreto ministeriale ossia del Ministero delle Attività Produttive.
Tale "omologazione metrica" prende il nome di "decreto di ammissione a verifica metrica" e consiste sostanzialmente in una procedura di valutazione tecnica di un modello che comprende i seguenti aspetti:
- riferibilità metrologica (vedasi punto successivo);
- affidabilità ed esattezza dello strumento;
- protezione contro la manomissione (sigilli metrici).

Verifica prima:

Una volta ottenuta l'"omologazione metrica" gli strumenti metrici, prima di poter essere utilizzati, devono essere sottoposti alla verifica prima (art. 12 del R.D. 7088/1890) da parte dell'ufficio metrico o del fabbricante abilitato per tale procedura (p.e. D.M. 179/2000 – concessione di conformità metrologica).

Verifica periodica:

L'art. 12 del R.D. 7088/1890 nonché il D.M. 28.03.2000, n. 182, stabiliscono che gli strumenti metrici, la "cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali , ivi comprese quelle destinate al consumatore finale", devono essere sottoposti alla verificazione periodica con cadenza prefissata per "accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici ed etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme seguenti:

Con Circolare del 04.06.2001, n. 2, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato – ora Ministero delle Attività Produttive – alla locuzione "transazione commerciale" è stata attribuito "un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti, all'obbligo della verificazione periodica tutti quegli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità...)".

Riferibilità metrologica:

La riferibilità metrologica è definita come proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati nazionali od internazionali, attraverso una catena ininterrotta di confronti.
Con la legge 11.08.1991, n. 273 è stato istituito in Italia il Sistema Nazionale di taratura (SNT) che individua gli Istituti Metrologici Nazionali che realizzano ed conservano i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche individuati nel D.M. 30.11.1993, n. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del sistema internazionale SI), e disseminano le unità di misura di al D.P.R. 12.08.1992, n. 802 (attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misure) direttamente oppure tramite i Centri di Taratura accreditati (Centri SIT).

Conclusione:

Premesso che gli strumenti di rilevamento della velocità utilizzati nell'ambito dei controlli stradali sono da considerare strumenti metrici a tutti gli effetti, in quanto:
- misurano una unità di misura legale di cui al D.P.R. 12.08.1982, n. 802 (la velocità è il rapporto fra l'unità di lunghezza e l'unità di tempo) e
- vengono usati in rapporti con terzi in quanto il superamento della velocità massima ammessa comporta il pagamento di una sanzione amministrativa ed, eventualmente, anche la decurtazione di punti della patente.

Tali strumenti, per poter essere autorizzati devono rispondere ai seguenti requisiti metrologici legali:
- Decreto di ammissione a verifica metrica ("omologazione metrica") di cui al Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure (R.D. 226/1902), approvato dal Ministero delle Attività Produttive;
- verifica prima di cui al T.U. delle leggi metriche (R. D. 7088/1890), art. 12;
- verifica periodica di cui al T.U. delle leggi metriche (R.D. 7088/1890, art. 12) e D. M. 128 del 2000.

Detenzione ed uso di strumenti non conformi alle norme di cui sopra – Sanzioni e sequestri

L'art. 27 del R.D. 23.08.1890, n. 7088 (T.U. sulle leggi metriche), art. 157, comma 3 del R.D. 12.06.1902, n. 226 (Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure) prevedono che gli strumenti di misura non conformi saranno sottoposti a sequestro.
L'art. 692 C.P. stabilisce inoltre che "chiunque nell'esercizio dell'attività commerciale o in uno spazio aperto al pubblico detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 € a 619,00 €.

Compiti di sorveglianza:

L'art. 20 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 ha attribuito alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli Uffici Metrici Provinciali. Tale attività istituzionali comprendono sia le verifiche prime e periodiche degli strumenti di misura che la sorveglianza in generale, e sono finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.
Per ulteriori informazioni si prega di voler contattare lo scrivente servizio metrico.
Distinti saluti
Il direttore dell'Ufficio
f.to Dr. Benedetta Bracchetti"
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